Il quesito (del COA di Massa Carrara) attiene alla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti il laureato in giurisprudenza che non abbia sostenuto l’esame di procedura penale.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

«La Commissione consultiva ha già in passato avuto modo di prendere in considerazione casi simili a quelli di cui al presente quesito (cfr. parere 9 maggio 2007, n. 22), ed ha dovuto prendere atto del fatto che, nonostante alcune scelte curricolari adottate nell’ambito dell’autonomia universitaria possano legittimamente apparire poco consone agli obiettivi di formazione degli aspiranti alla carriera forense, non è possibile sindacare tali scelte ove adottate in conformità dell’attuale normativa accademica. In particolare il Consiglio dell’Ordine deve limitarsi ad accertare il possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per l’iscrizione nel registro dei praticanti.
Deve pertanto ricordarsi che la nuova laurea magistrale in giurisprudenza corrisponde a tutti gli effetti alla precedente omonima laurea quadriennale, ancorché non vi sia un provvedimento ministeriale di formale equiparazione ai fini dell’ammissione al tirocinio, bensì ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi (D.M. M.I.U.R. 5 maggio 2004, in G.U. 21 agosto 2004, n. 196).
Nel caso di specie la questione centrale attiene alla possibilità, per l’Ordine competente, di non iscrivere nel registro dei praticanti laureati che presentino delle evidenti lacune quanto al numero ed al tipo di insegnamenti ed esami necessari all’esercizio della professione forense. Ciò è impedito esplicitamente dall’attuale normativa regolamentare, che impone, al contrario, di considerare in modo omogeneo tutte le lauree rientranti in un’unica classe (cfr. DM M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 4, in G.U. 12 novembre 2004, n. 266). La stessa norma che prevede che “Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” è rivolta a garantire il dispiegarsi dell’autonomia didattica degli atenei, e non anche a consentire un sindacato esterno sull’orientamento dei corsi o sulla distribuzione dei crediti nell’ambito dei diversi corsi. In conclusione deve ritenersi che l’istante laureato in giurisprudenza abbia diritto all’iscrizione nel registro dei praticanti.
Ciò non esclude, tuttavia, che il Consiglio dell’ordine competente, in sede di verifica dello svolgimento della pratica, possa, conformemente al quadro normativo vigente, esercitare la dovuta sorveglianza volta a garantire che il praticante non sia scevro di cognizioni fondamentali in una materia, quale quella della procedura penale, che deve necessariamente rientrare nel bagaglio di conoscenze proprie dell’avvocato, considerato che l’abilitazione al patrocinio, sia quella provvisoria di cui all’art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933, sia quella propria dell’iscritto nell’albo e prevista dalla Costituzione della Repubblica (art. 33, comma 4 Cost.) consentono al soggetto in questione di esercitare il patrocinio anche dinanzi al giudice penale. Ne consegue che il COA competente potrà espletare gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni rese dal praticante ai sensi dell’art. 7, D.P.R. 101/1990, ed in quella sede invitare il praticante ad un colloquio nel quale potrà essere valutata anche la preparazione del praticante in materia di procedura penale (cfr. art. 7, comma 3, D.P.R. cit.). Analogo penetrante controllo potrà essere esercitato in sede di concessione dell’eventuale abilitazione provvisoria al patrocinio di cui all’art. 8 R.D.L. cit., nonché, in sede di rilascio del certificato di compiuta pratica, il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, D.P.R. n. 101/1990 attesta appunto che il praticante abbia “atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto».

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 11 dicembre 2008, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 11 Dicembre 2008
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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