Il quesito (del COA di Larino) riguarda la possibilità, apprezzati gravi motivi di salute, di concedere la continuazione della pratica legale anche dopo un’interruzione ultrasemestrale.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“La Commissione si rende chiaramente conto che possono esservi talune situazioni in cui risulta inadeguato il disposto del R.D. 37/1934, che impone lo svolgimento ex novo della pratica per coloro che la interrompono per periodi superiori a sei mesi.

Tuttavia la legge non è suscettibile di un’interpretazione derogatoria, non essendovi alcune elemento testuale che autorizzi siffatte eccezioni.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2005, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 65 del 13 Luglio 2005
- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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