Il quesito (del COA di Isernia) verte sulla possibilità di iscrivere un dirigente di una A.S.L., il quale temporaneamente sostituisca il responsabile dell’Unità affari legali, nell’elenco speciale degli avvocati esercenti la professione presso enti pubblici.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La Commissione ritiene di ribadire la propria costante giurisprudenza (v., da ultimo, parere 27 aprile 2005, n. 15) basata sul principio secondo cui, in forza della norma di cui all’art. 3, r.d.l. 1578/1933, affinché un avvocato dipendente di un ente pubblico sia iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo e possa esercitare il patrocinio, è necessario che l’attività professionale sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza e che, per altro verso, l’ufficio di assegnazione dell’avvocato dipendente sia esclusivamente quello che si occupa degli affari legali.

In questo senso deve escludersi la possibilità che un dipendente assegnato ad altro servizio possa, a cagione di una temporanea sostituzione ed in assenza di definitiva preposizione all’ufficio legale, essere iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2005, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 88 del 22 Novembre 2005
- Consiglio territoriale: COA Isernia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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