Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

Ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita improcedibilità del procedimento disciplinare per assenza di una vera e propria notitia criminis comunicata al Consiglio da terzo soggetto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 22 novembre 2018, n. 166

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 22 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera del 30 Settembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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