Ai sensi dell’art. 68 cdf (già art. 51 cod. deont. previgente), l’assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. Tali condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 17 Dicembre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 07 Giugno 2013 (censura)
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