Assunzione di incarico contro ex cliente possibile solo dopo due anni e, comunque, purché sia estraneo a quello svolto in precedenza

Ai sensi dell’art. 68 cdf (già art. 51 cod. deont. previgente), l’assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. Tali condizioni devono ricorrere congiuntamente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 17 dicembre 2018, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 17 Dicembre 2018 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 07 Giugno 2013 (censura)
Giurisprudenza CNF

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