Il procedimento amministrativo avanti al COA non ha un termine massimo di durata (a pena di nullità)

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme di cui agli artt. 38, 45 – 50 del RDL n. 1578/1933 e dagli artt. 47-51 del R.D. n. 37/1934, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio dell’Ordine circondariale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché quello di prescrizione dell’azione disciplinare fissato in cinque anni dall’art. 51 RDL n. 1578/1933. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 160

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103. In arg cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67; Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MASCHERIN, 21 aprile 2011, n. 76; Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. TIRALE – Rel. STEFENELLI, 10 novembre 2005, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 174; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. D’INNELLA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130, le quali hanno altresì escluso che al procedimento disciplinare si applichi l’art. 2 L. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, “giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 24 Novembre 2014 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 13 Marzo 2013 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23540 del 18 Novembre 2015 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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