Il principio di autosufficienza del ricorso si applica all’atto di appello al CNF

La narrativa dei fatti oggetto dell’incolpazione come posti a base della decisione impugnata nel procedimento di primo grado costituisce elemento essenziale ai fini della validità ed ammissibilità dell’impugnazione, data l’applicabilità del principio di autosufficienza del ricorso anche al procedimento disciplinare avanti al CNF, giacché per la forma di tale appello va fatto riferimento alle norme del giudizio civile applicabili nel giudizio disciplinare e in particolare all’art. 342 c.p.c.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

NOTA:
La sentenza di cui in massima è stata cassata dalla Suprema Corte con sentenza n. 15122/2013, la quale -pur ritenendo necessaria l’enunciazione specifica dei motivi dell’impugnazione al CNF (sebbene ai sensi dell’art. 59 RD n. 37/1934 e non dell’art. 342 cpc, perché inapplicabile)- ha escluso che ai giudizi dinanzi al CNF si applichi il principio di autosufficienza del ricorso.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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