Il (preteso) “dolo processuale” dell’esponente non rileva ai fini della revocazione della sanzione disciplinare

Affinché rilevi ai fini della revocazione ex art. 395 cpc (ammissibile anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense), il “dolo processuale” non può riguardare l’esponente, che non è parte in senso tecnico del procedimento disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 16 aprile 2014, n. 60

NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 47, C.N.F., 20 settembre 2000, n. 77 e C.N.F. 5 giugno 2000, n. 44.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 16 Aprile 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 15 Gennaio 2008 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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