Il praticante avvocato può rimanere iscritto nell’omonimo registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non abbia superato l’esame abilitativo

In difetto di specifica disposizione contraria, il praticante avvocato può rimanere iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l’esame abilitativo, a nulla rilevando l’avvenuto rilascio del certificato attestante il compimento del periodo minimo di pratica prescritto. Infatti, il decorso del termine di sei anni, previsto dall’art. 8 del Rdl 1578/33 (ratione temporis applicabile), e la perdita dell’abilitazione provvisoria non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse dello stesso a rimanere iscritto al registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello “ius postulandi” (Nel caso di specie, il praticante avvocato impugnava la decisione del Consiglio dell’Ordine che, in applicazione del proprio regolamento, lo aveva cancellato dall’omonimo registro perché erano decorsi sette anni dalla sua iscrizione al registro stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, disapplicando il suddetto regolamento in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 190
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 60/2006, n. 115/2002, n. 98/2001.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 17 Ottobre 2013 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 01 Marzo 2012 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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