L’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi

Il fatto che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari). (Nel caso di specie, l’avvocato ometteva il versamento dei canoni dell’immobile di cui era conduttore, così determinando l’attivazione della procedura di sfratto per morosità, da parte del locatore; nonostante la convalida dello sfratto, inoltre, non rilasciava spontaneamente l’immobile locatogli, peraltro continuando a non versare il corrispettivo mensilmente dovuto, così da subire l’esecuzione forzata di sfratto per il rilascio dell’immobile mediante Ufficiale Giudiziario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sazione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 192
NOTA:
In senso conforme, C.N.F. 25.02.2011 n.15; C.N.F. 22.10.2010 n.105; C.N.F.15.12.2006 n.164; C.N.F. 28.12.1999 n.286.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 21 Ottobre 2013 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Luglio 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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