Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi

L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 ncdf, già art. 14 codice previgente) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 ncdf, già art. 29 codice previgente) (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito contro il collega per grave negligenza professionale nonostante fosse a conoscenza, per tabulas, della infondatezza della domanda).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 252

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 252 del 28 Dicembre 2017 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Lodi, delibera del 24 Settembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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