Il Console onorario della Repubblica italiana in Tanzania chiede di sapere se possa ritenersi esonerato dall’acquisizione dei crediti formativi l’avvocato che svolga le funzioni di Console onorario – Capo delegazione.

I casi di esonero – totale o parziale – o esenzione dall’acquisizione di crediti formativi sono tassativamente previsti dall’articolo 15 del Regolamento CNF n. 6/2014. In assenza della espressa previsione dello svolgimento di funzioni di console onorario quale causa di esenzione, l’unico caso che potrebbe – in ipotesi – attagliarsi al caso in esame è quello di cui al comma 2, lett. c) del medesimo art. 15, a mente del quale su domanda dell’interessato, sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero”. Trattandosi di esonero e non di esenzione – tuttavia – il successivo comma 4 precisa che “l’esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta
la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento”.
In questi termini è reso il parere.

Consiglio nazionale forense, parere n. 7 del 3 febbraio 2021

Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment