Il Consiglio (di Chieti) trasmette la richiesta di alcuni avvocati i quali, esponendo un caso relativo al mancato pagamento di compensi professionali, chiedono l’avviso dell’Ordine circondariale.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Il quesito è inammissibile, in quanto riferito ad una specifica vicenda e a persone nominate. A tenore di regolamento la Commissione consultiva da’ pareri su quesiti generali ed astratti, senza che possano generarsi interferenze con l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Il Consiglio circondariale ha competenza esclusiva a dare risposta ai quesiti degli iscritti e, ove ritenga necessario un pronunciamento dell’istanza nazionale, può sottoporre alla Commissione i punti sui quali ritenga necessario un chiarimento, in forma generale ed anonima, senza alcun riferimento a soggetti e vicende individuati.”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 novembre 2009, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 25 Novembre 2009
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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