Il Consiglio dell’Ordine di Bari chiede se sia competente per l’iscrizione degli avvocati nell’Elenco Speciale l’Ordine nel cui circondario abbia la residenza l’iscrivendo o quello del luogo d’esercizio della professione o quello del luogo in cui abbia sede l’Ente d’appartenenza; e se tali requisiti siano alternativi.

Osserva la Commissione che l’avere la residenza e il domicilio professionale nel circondario del Tribunale presso il quale ha sede l’Ordine è condizione prescritta (in via alternativa) per ottenervi l’iscrizione all’Albo degli Avvocati: ma tale criterio non può essere applicato agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli Enti Pubblici, che possono esercitare la professione solo in relazione alle cause ed agli affari propri dell’Ente nel particolare regime d’eccezione all’incompatibilità con l’impiego pubblico sancito dal quarto comma, lettera b), dell’art.3 della Legge Professionale Forense. Avendo infatti riguardo alla fondamentale funzione assegnata agli Ordini dall’art.14, comma 1°, lettera a) del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, quella relativa alla custodia degli Albi, appare chiaro che essa deve essere espletata, con riferimento agli iscritti all’elenco speciale annesso all’albo, nel circondario dove abbia la sua sede l’Ente che, istituendo al suo interno un ufficio legale presso il quale presta la sua opera di dipendente l’avvocato, ha legittimato lo stesso all’esercizio della professione forense, pur nei limiti sopra indicati: il controllo dell’Ordine sulla regolarità dell’iscrizione e del suo mantenimento dovendosi rivolgere non solo sull’attività stessa del professionista, ma anche, allo stesso modo e particolarmente, sull’istituzione e l’organizzazione dell’ufficio legale da parte dell’Ente, sui criteri di stabilità, specializzazione ed autonomia dello stesso ufficio, sull’incardinamento in via esclusiva del legale nell’ufficio legale, sul suo grado di subordinazione nella gerarchia interna, ecc. Tale attività è di tutta evidenza che non possa essere compiuta se non dall’Ordine che ha sede e competenza nel circondario di Tribunale dove abbia la sua sede l’Ente d’appartenenza dell’avvocato iscritto nell’elenco speciale.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 14 luglio 2011, n. 71

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 71 del 14 Luglio 2011
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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