Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia ha formulato il seguente quesito: “Se sia ancora obbligatorio ai fini dell’assolvimento del dovere di reperibilità degli avvocati iscritti nelle liste dei difensori di ufficio mantenere la linea telefax”.

La legge professionale ed i suoi regolamenti di attuazioni nonché il Regolamento CNF per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio non prevedono che l’avvocato iscritto nelle liste dei difensori di ufficio siano obbligati a mantenere la linea telefax ai fini dell’assolvimento del dovere di reperibilità.
Più in generale, il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha novellato l’art. 148, comma 1, c.p.p. che, nella vigente formulazione prescrive, salvo che la legge disponga diversamente, alle segreterie e alle cancellerie degli uffici giudiziari di effettuare le notificazioni in modalità telematica, «nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurando la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale dell’avvenuta trasmissione e ricezione». Il successivo comma 4 stabilisce che “In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall’autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo”. Conseguentemente l’art. 149, comma 1, stabilisce che “Quando nei casi previsti dall’articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.”.
La notificazione in modalità telematica, dunque, è la regola. Le altre modalità sono la eccezione e trovano applicazione solo in via residuale. Tra tali altre modalità non può non annoverarsi anche la notificazione ovvero comunicazione mediante utenza telefonica anche fax della quale l’avvocato che esercita nel settore penale deve dotarsi, anche per lo svolgimento dell’incarico affidato di ufficio.
Tale conclusione, invero, è perfettamente in linea con il sistema di notificazione in materia penale delineato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell’ambito del quale il Legislatore non ha inteso eliminare, come avvenuto per la ipotesi di cui all’art. 136 c.p.c., la trasmissione degli atti a mezzo fax.

Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 17 ottobre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 17 Ottobre 2023
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment