Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina ha formulato il seguente quesito: “se il principio applicato alle società commerciali esercenti attività economica – di esclusione dal patrocinio a spese dello Stato – debba applicarsi anche alle ditte individuali, quali soggetti esercenti l’attività economica e imprenditoriale, e ciò a prescindere dal limite reddituale disposto dal testo unico” (Quesito n. 165, Ordine degli Avvocati di Messina)

La risposta è data nei seguenti termini.
La ditta (recte: impresa) individuale è impresa che fa capo ad un’unica persona che svolge direttamente l’attività che costituisce lo scopo dell’impresa e risponde anche con il suo patrimonio personale in caso di debiti, oltre che assumersi la piena responsabilità riguardo all’attività svolta.
In questi casi, pertanto, l’impresa è identificata dalla persona del suo titolare che è evidentemente un soggetto fisico, e ciò indipendentemente dal fatto che, al momento della sua costituzione, venga ad essa attribuita una certa denominazione (che deve comunque essere riconducibile alla persona fisica del titolare) ed un numero di partita IVA.
Orbene, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/02, “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41”. Inoltre, ai sensi del successivo art. 119, le disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato sono applicabili anche ad enti ed associazioni, che però non perseguano scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Come accennato, si dà – nel caso dell’impresa individuale – una stretta connessione sul piano soggettivo tra l’impresa stessa e il suo titolare, anche sul piano patrimoniale, sicché dovrebbe ritenersi, almeno astrattamente, possibile un’interpretazione estensiva del dettato di cui all’art. 76 D.P.R. n. 115 del 30.05.2002. Allo stesso modo, tuttavia, potrebbe rilevare ostativamente il dato dell’attività economica esercitata dall’impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119.
Ciononostante, anche alla luce dell’assenza di giurisprudenza sul punto, si ritiene tuttavia, in considerazione del profilo soggettivo e dell’attinenza della materia a diritti fondamentali, che nulla osti all’accesso al patrocinio a spese dello Stato delle persone fisiche titolari di imprese individuali munite di partita IVA, purché in possesso delle condizioni richieste dalla normativa vigente.

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 24 maggio 2017, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 24 Maggio 2017
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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