Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con nota del 17 febbraio 2014 ha richiesto parere sulle modalità procedurali prescritte dall’art. 29, comma 6 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 relativamente agli iscritti agli albi che versino in condizione di morosità. In particolare, con deliberazione adottata nell’adunanza del 20 gennaio 2014 e concernente la “Situazione morosi 2011/2012”, il Consiglio rimettente si interroga sulla esigenza, o meno, che il professionista moroso sia convocato dinanzi al Consiglio stesso, ovvero se sia bastevole la sua comparizione avanti ad un Consigliere all’uopo delegato; a tale riguardo, il Consiglio territoriale chiede, altresì, precisazioni in ordine alla natura dell’atto formale di avvio del relativo procedimento, opinando che lo stesso coincida con la comunicazione di invito a comparire di fronte all’ente.

Premesso che il procedimento in questione non ha natura disciplinare, bensì amministrativa, come espressamente previsto dalla disposizione legislativa di riferimento, osserva la Commissione che, ai fini della legittimità dell’operato, il Consiglio territoriale è tenuto all’adozione della deliberazione di apertura del procedimento, la quale deve essere, quindi, comunicata all’interessato con l’indicazione dell’oggetto e delle sue finalità.
Tali adempimenti completano la fase di avvio del procedimento, in linea con i principi generali dell’agire amministrativo.
Ferma la natura collegiale della su indicata deliberazione, il Consiglio può legittimamente delegare ad un Consigliere il compimento delle attività istruttorie tipiche, tra le quali evidentemente rientra l’audizione del professionista interessato. Il consigliere delegato dell’audizione dovrà redigere circostanziato verbale, così che il Consiglio abbia piena contezza delle dichiarazioni rese dall’iscritto moroso, eventualmente a suo discarico, prima di assumere il provvedimento.
La deliberazione di sospensione, quale atto formale conclusivo del procedimento, deve necessariamente essere adottata dall’organo collegiale.

Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 24 settembre 2014, n. 62

Quesito n. 384, COA di Bologna

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 24 Settembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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