Il COA di Viterbo formula quesito in materia di formazione continua. Chiede di sapere, in particolare, se possa essere assimilata ad attività di autoformazione la partecipazione da parte dell’iscritto – consigliere comunale – a commissioni consiliari che trattano anche questioni di rilievo strettamente giuridico.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Nel tipizzare le attività di autoformazione, l’articolo 13 del Regolamento CNF n. 6/2014 ha cura di circoscrivere il novero di tali ipotesi ad attività chiaramente qualificate in senso didattico e scientifico e, soprattutto rivolte a specifiche esigenze di formazione giuridica, ivi compresa la partecipazione e commissioni di studio e di lavoro istituite però – deve correttamente intendersi – in seno a organi forensi. La partecipazione a commissioni consiliari comunali, per quanto ben possa richiedere all’iscritto lo studio di questioni giuridiche, non eccede il campo dell’attività politica, senza attingere – nemmeno in via analogica – alcuna delle categorie di attività tipizzate dalla norma.
La risposta al quesito è, pertanto, negativa.

Consiglio nazionale forense, parere n. 10 del 25 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 25 Giugno 2020
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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