Il COA di Roma formula quesito in merito alla compatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’assunzione della carica di consigliere semplice del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con poteri limitati alla gestione della contrattualistica e dei rapporti bancari della stessa società, alla luce dell’art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 247/12.

La Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 45 del 21 giugno 2017, che “la professione di avvocato è incompatibile, con l’incarico di membro di un CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell’impresa”. In questi termini è reso pertanto il parere.

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 16 gennaio 2019, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 16 Gennaio 2019
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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