Il COA di Pistoia domanda “se a seguito dell’esecuzione di una misura cautelare (nel caso concreto gli arresti domiciliari) nei confronti di un proprio iscritto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia l’obbligo di aprire procedimento disciplinare oppure non vi sia tale obbligo e se, pertanto, possa trovare accoglimento la domanda di cancellazione dall’Albo presentata dall’iscritto ancora sottoposto alla misura cautelare”.

La risposta è nei seguenti termini:
Ai sensi dell’art. 43 della L. P. 1578/1933, tuttora vigente, importa di diritto la sospensione (cautelare) dall’esercizio della professione l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice. La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell’Ordine, sentito il professionista.
Negli altri casi previsti dallo stesso articolo la sospensione è facoltativa.
Nei confronti dell’avvocato sottoposto a procedimento penale il COA è obbligato ad aprire procedimento disciplinare (art. 44 L.P. cit.) per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione.
Ai sensi dell’art. 37, penultimo comma, L.P. cit. non si può pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
La pendenza di un procedimento penale, ancorché il procedimento disciplinare non sia stata avviato, impedisce dunque la cancellazione del professionista dall’albo.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 23 ottobre 2013, n. 111

Quesito n. 323, COA di Pistoia

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 111 del 23 Ottobre 2013
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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