Il COA di Perugia ha posto il seguente quesito: “Il periodo di tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari in base ad una convenzione tra gli Uffici medesimi e la Scuola di specializzazione per le professioni legali è riconoscibile ai fini della pratica forense al Dottore che si iscriva nel registro dei Praticanti successivamente al compimento del suddetto periodo di tirocinio.”?

La risposta può essere resa nei termini che seguono.
L’art. 41 della nuova legge professionale n. 247/2012 (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio) prevede, al comma 13, lett. a), che il Ministro della Giustizia, sentito il CNF, emani con decreto, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, il Regolamento di attuazione, disciplinante “le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;”.
La pacifica inapplicabilità delle nuove previsioni giustifica quindi la disciplina transitoria recata dall’art. 48 della succitata legge, in forza della quale il tirocinio resta disciplinato, fino al 31 dicembre 2015, dalle norme già precedentemente in vigore, ovverosia dall’art. 9, comma 6, del D.L. n. 1/2012, dal D.P.R. n. 101/1990, dall’art. 16 del D.Lvo n. 398/1997.
Quest’ultima norma prevede, al comma 2, ultima parte, che la Scuola di specializzazione per le professioni legali possa stipulare convenzioni finalizzate a consentire agli studenti l’effettuazione di attività pratiche in “sedi giudiziarie”. Non ne specifica, però, la durata, né gli effetti ai fini della pratica forense.
La pratica forense viene invece interessata, in forza del D.M. n. 475/2001, solo dal valore del diploma rilasciato dalla Scuola, il cui conseguimento, infatti, “è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica” l’equivalente di un anno.
Per quanto sopra, nessuna norma attualmente applicabile al tirocinio forense consente di ritenere che il solo ed eventuale periodo di tirocinio svolto negli Uffici giudiziari, sulla scorta di una convenzione intervenuta fra questi ultimi e la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sia riconoscibile, anche solo in una qual misura, ai fini della successiva pratica forense.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 60

Quesito n. 255, COA di Perugia

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 60 del 22 Maggio 2013
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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