Il COA di Palmi formula quesito in merito alla possibilità di svolgere simultaneamente il tirocinio per l’accesso alla professione forense e la pratica notarile.

Al quesito deve essere data risposta positiva. Infatti, né la legge n. 247/12 né la legge n. 89/1913 prevedono tale incompatibilità. Resta ovviamente fermo, per quel che riguarda l’ordinamento della professione forense, il necessario rispetto dell’articolo 41 della legge n. 247/12 e del d.m. n. 70/2016 in merito al proficuo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 8 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 08 Luglio 2021
- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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