Il COA di Nocera Inferiore chiede di sapere se: in caso di trasferimento presso altro ordine forense la quota di iscrizione all’Ordine sia dovuta ad entrambi gli Ordini o solo a quello di provenienza; in caso di trasferimento con rilascio del nulla osta deliberato nell’anno precedente a quello dell’effettivo trasferimento la quota di iscrizione sia dovuta ad entrambi gli Ordini o a quale di questi; nel caso in cui la quota sia dovuta ad entrambi gli Ordini da quale di questi debba essere riscosso il contributo di competenza del Consiglio Nazionale Forense

La risposta è nei seguenti termini:
Ai sensi dell’art. 29 comma 3 della Legge 247/12 ogni COA è autorizzato a fissare e riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti a ciascun albo, registro, o elenco al fine di provvedere alle spese di gestione e alle attività cui è deputato in forza del medesimo articolo.
Tale contributo, come stabilito dall’ordinanza 1782/2011 della Corte di Cassazione, ha natura di tassa, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.
Ne consegue che il pagamento della quota associativa è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all’Albo.
Pertanto, qualora un iscritto si trasferisca da un ordine forense ad un altro nel corso dell’anno solare, egli sarà tenuto al pagamento della quota associativa nei confronti di entrambi.
Il rilascio del nulla osta al trasferimento, che temporalmente precede la cancellazione da un albo e la successiva iscrizione ad altro ordine, non è momento rilevante ai fini dell’individuazione dell’Ordine competente alla riscossione del contributo: ciò che assume rilevanza ai fini della cessazione dell’obbligo del versamento della quota è, per l’ordine di provenienza, il momento della cancellazione dall’Albo; correlativamente, dal momento dell’iscrizione decorrerà l’obbligo di versamento della quota associativa all’Ordine di destinazione.
Sarà pertanto interesse dell’iscritto far sì che il procedimento di cancellazione giunga a compimento entro la fine dell’anno solare, al fine di evitare di dover pagare due quote associative.
Per quanto attiene, infine, all’individuazione dell’Ordine tenuto alla riscossione ed al versamento del contributo al CNF, il regolamento 23 novembre 2013 n. 3 del CNF prevede che ciascun Consiglio sia tenuto al versamento del contributo associativo,entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riscossione del contributo, avuto riguardo al numero degli iscritti conteggiati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Sarà quindi tenuto alla riscossione ed al versamento del contributo al Consiglio Nazionale Forense l’Ordine al cui Albo risultava iscritto il soggetto, poi trasferito, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente il versamento, così come si evince dal Regolamento n. 3/2013 del Consiglio Nazionale Forense.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 25 maggio 2016, n. 67

Quesito n. 189, COA di Nocera Inferiore

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 67 del 25 Maggio 2016
- Consiglio territoriale: COA Nocera Inferiore, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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