Il COA di Mantova chiede di sapere se l’assolvimento del generale obbligo formativo in capo all’avvocato, costituisca pre-requisito necessario all’iscrizione nell’elenco tenuto dal Tribunale, ai sensi dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c., ancorché il professionista abbia frequentato positivamente i corsi “specializzanti” indicati dalla normativa di riferimento.

Sul punto, premesso che nella specie si discorre di elenco tenuto non dal COA ma dal Presidente del Tribunale, non si può che rinviare al testo dell’articolo 179-ter che, al fine dell’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite prevede – accanto al requisito dell’iscrizione nell’albo – la “specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata” e la “condotta morale specchiata”.
Considerato che, come noto, la formazione specialistica richiesta dalla disposizione in parola consente di totalizzare crediti formativi, essa concorre specificamente – in parte qua – all’assolvimento dell’obbligo formativo. D’altro canto, la richiamata disposizione di cui all’articolo 25, comma 7 del regolamento CNF n. 6/2014 – che pure richiede il possesso dell’attestato di formazione continua ai fini dell’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni – non ha rango tale da derogare alla previsione speciale di cui all’articolo 179-ter delle disp. att. c.p.c., che è infatti fonte di rango primario.
Ne consegue che – al solo fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 179-ter – dovranno considerarsi i requisiti esplicitamente previsti da tale disposizione, impregiudicata ogni ulteriore conseguenza derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 19 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 19 Aprile 2024
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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