Il COA di Livorno formula quesito in merito alla possibilità di disporre la cancellazione dell’iscritto che – pur sottoposto a procedimento disciplinare pendente – sia sottoposto a misura di amministrazione di sostegno, laddove l’estensione dei poteri conferiti all’amministratore determini il venir meno del requisito di iscrizione di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) della legge n. 247/12 (pieno godimento dei diritti civili).

Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 37/17, che l’assolutezza del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare di cui all’art. 17, comma 16 della legge n. 247/12 conosce talune eccezioni, qualora entri in conflitto con interessi pubblici concorrenti (come ad esempio nel caso di incompatibilità). Nel caso dell’iscritto sottoposto ad amministrazione di sostegno, laddove i poteri conferiti all’amministratore siano tali da ridurre al minimo la capacità di agire dell’amministrato, ritiene la Commissione che l’esigenza di garantire l’interesse al corretto esercizio della professione, unitamente ad elementari considerazioni relative al rispetto della dignità dell’individuo e alla tutela dei suoi diritti fondamentali, consentano al COA di disporre la cancellazione, pure in pendenza di procedimento disciplinare.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 22 novembre 2017, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 91 del 22 Novembre 2017
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment