L’articolo 8, comma 4 del d.m. n. 70/2018 prevede che il Consiglio dell’Ordine, in sede di verifica periodica dello svolgimento del tirocinio “accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri”. Dalla disposizione in esame si deve dedurre che l’assistenza ad almeno venti udienze sia requisito per la convalida del semestre, con la conseguenza che – in caso di esito negativo della verifica – il semestre non possa essere convalidato. Il successivo comma 6 prevede, in linea generale, che l’esito negativo delle verifiche precluda, al termine dei diciotto mesi, il rilascio del certificato di compiuta pratica. Il secondo periodo del comma 6 prevede, in particolare, che “i consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio” ma nulla dice sulle conseguenze della mancata convalida del singolo semestre. Nel silenzio della normativa applicabile, può ammettersi la possibilità di concedere al praticante la possibilità di svolgere un semestre di pratica integrativa.
Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 17 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 17 Ottobre 2023- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera (quesito)
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