Il COA di Isernia formula un quesito relativo alla possibilità di disporre l’anticipazione del semestre di tirocinio nel corso degli studi universitari, ove residui allo studente – prima della laurea – un periodo inferiore a sei mesi.

L’art. 41, comma 6, lett. d) della legge n. 247/12 prevede che il tirocinio possa essere svolto “per non più di sei mesi” durante gli studi universitari. Dalla formulazione testuale della norma si desume con chiarezza:
a) che l’anticipazione del tirocinio possa essere chiesta e ottenuta “dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio”: si tratta, come evidente, di studenti che, meritevolmente, siano in regola con lo svolgimento degli esami e l’ottenimento dei crediti formativi e che, prevedendo di laurearsi in corso, richiedano di poter anticipare lo svolgimento di un semestre di tirocinio;
b) anche in considerazione di ciò, che il periodo di tirocinio anticipato ben possa avere durata infrasemestrale: si pensi, a mero titolo di esempio, allo studente particolarmente meritevole, che riesca a laurearsi prima della scadenza del semestre anticipato e che non dovrebbe essere penalizzato da tale circostanza (ad esempio, non ottenendo la validazione del semestre e dovendo per ciò solo riprendere il tirocinio dall’inizio, con palese violazione della ratio della previsione normativa).
Allo stesso tempo, l’eventuale laurea anticipata rispetto alla scadenza del semestre pone alcune delicate questioni sul piano della convalida del semestre stesso. Pertanto, anche ai fini del corretto esercizio del potere di verifica delle attività svolte, il COA dovrà adottare le opportune cautele – ad esempio in sede di redazione del progetto formativo – al fine di evitare che l’eventuale durata infrasemestrale risulti pregiudizievole rispetto al pieno perseguimento degli obiettivi formativi e della frequenza dello studio legale. Infine, per la parte del semestre non ricompresa nell’anticipazione, dovrà essere assicurata – nell’autonomia del COA – una coerente valutazione delle attività svolte.

Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 12 Luglio 2019
- Consiglio territoriale: COA Isernia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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