Il COA di Firenze ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito: Si chiede di sapere se l’Avvocato Italiano che esercita le funzioni di “Giurista Assistente” presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sulla base del contratto che si allega in forma anonima, possa ottenere la Sospensione Volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20 comma 2 della legge professionale forense, con relativa annotazione sull’albo, ferma restando la validità dell’iscrizione in corso, ma con l’esonero degli obblighi formativi.

La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale un avvocato iscritto all’albo può “sempre” chiedere la sospensione dall’esercizio professionale, senza necessità di riferirne le ragioni ed in assenza di una previsione circa il limite temporale minimo o massimo di durata della sospensione stessa.
Pertanto, un avvocato italiano, esercente le funzioni di “giurista Assistente” presso la Corte Edu, può richiedere ed ottenere la sospensione dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge 247/2012.
Per quanto attiene la seconda parte del quesito, l’art. 11, comma 2, della legge n. 247/2012 rubricato “formazione continua” elenca specificamente i casi in cui un avvocato è esonerato dall’obbligo formativo limitando, per quel che qui interessa, l’esenzione dal predetto obbligo ai soli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge professionale, e limitatamente al periodo del loro mandato (sospensione obbligatoria).
Pertanto, l’avvocato iscritto all’Albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del comma 2 dell’art. 20 rimane assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista alcuna esenzione (cfr., per tutti, il parere n. 24/2014 di questa Commissione).

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 65 del 17 Luglio 2015
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment