Per come esposta nel quesito, la fattispecie configura la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lett. d) della legge n. 247/12, a mente del quale l’esercizio della professione è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.
Non pare infatti configurabile nella specie la deroga contemplata dal parere n. 20/2013 per l’avvocato che “collabori” nell’impresa familiare.
Quanto alla possibilità di sospendersi per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, si rinvia a quanto ritenuto nel parere n. 15/2014, secondo il quale: “Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione. Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo. Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità”.
Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 24 Marzo 2023- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera (quesito)
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