Il COA di Bologna chiede se sia necessaria la trasmissione dell’indirizzo PEC al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza da parte dell’iscritto all’Albo; e se tale indirizzo sia requisito necessario per l’iscrizione all’Albo e per il mantenimento della iscrizione stessa. Conseguentemente il Consiglio chiede se vi sia facoltà od obbligo in capo al Consiglio di procedere d’ufficio alla cancellazione dall’Albo degli iscritti che non abbiano comunicato l’indirizzo PEC.

In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
Si deve premettere che la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), all’art. 7, co. 2, dispone “Gli Ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell’art. 16, co. 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, … anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari”.
Inoltre, il R.D. n. 1578/1933, all’art.16, co.2. recita: “Nell’albo è indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia ….”.
Entrambe le norme, che di certo prevedono l’obbligo dell’iscritto di trasmettere dunque all’Ordine il proprio indirizzo PEC, appaiono sprovviste di sanzione nei confronti degli iscritti agli Albi inadempienti; essendo invece espressamente prevista una sanzione per gli Ordini, all’art. 7bis della legge n. 2/2009 sopra citata (modificata dall’art.25 della legge n. 183/2011), che recita“ l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine inadempiente”. A questo s’aggiunge che la mancata tenuta dell’Albo comprensivo degli indirizzi PEC potrebbe sotto altro profilo rilevare in relazione alle ipotesi presupposte per lo scioglimento del Consiglio che non adempie agli obblighi prescritti dalla legge (art. 33, co.1, lettera b), legge n. 247/12).
Quanto alla facoltà o all’obbligo in capo al Consiglio di procedere d’ufficio alla cancellazione dall’Albo degli iscritti che non abbiano comunicato l’indirizzo PEC, esse non paiono sussistere: perché l’art. 17 della Nuova Disciplina dell’Ordinamento Forense, che elenca in modo tassativo i requisiti per l’iscrizione negli Albi e per la cancellazione, non indica tra questi l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Appare in ogni caso evidente che il mancato adempimento all’obbligo di comunicare la PEC da parte dell’iscritto, che pone l’Ordine d’appartenenza nella condizione d’inosservanza della legge, con le gravi conseguenze di cui si è sopra detto, debba essere valutato come comportamento disciplinarmente rilevante: dovendo nel caso il Consiglio dell’Ordine inviare la relativa segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’avvio dell’azione disciplinare.

Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 24 giugno 2015, n. 26

Quesito n. 492, COA Bologna

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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