Fin dal parere n. 27/2010 – il cui contenuto è stato sempre confermato a partire dal parere n. 4/2013 – il Consiglio nazionale forense ha ritenuto, come poi avvalorato dalla stessa formulazione dell’articolo 41, comma 9, della legge n. 247/12, che la frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali non debba essere necessariamente contestuale all’iscrizione nel Registro dei praticanti. Da ciò consegue che il diploma di specializzazione può essere allegato, ai fini della convalida di un anno di pratica, al momento della (successiva) iscrizione nel Registro, senza limiti temporali.
Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 17 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 17 Ottobre 2023- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera (quesito)
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