Il COA di Ancona ha formulato il seguente quesito: “Il cliente di un legale iscritto presso l’Ordine di Ancona ha chiesto di poter controdedurre ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e successive modificazioni in ordine al parere di congruità chiesto dal legale in ordine alle prestazioni professionali svolte; richiesta di controdeduzioni da esaminare ed accogliere prima di rilasciare il parere di congruità. Si chiede di sapere se ci sono precedenti in merito al di là di una decisione del TAR Lazio del 2012, e comunque se vi sono indicazioni in merito da parte di questo Consiglio Nazionale”.

Il parere è reso nei seguenti termini:
L’Ordine professionale rientra nella tipologia degli Enti pubblici non economici e pertanto l’attività che svolge – anche in materia di liquidazione delle parcelle degli iscritti (art. 29, lettera l, L.P. 2013) – ha natura amministrativa.
Trova conseguentemente applicazione, nel relativo procedimento, l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
A maggior ragione deve ritenersi ammissibile la volontaria partecipazione del cliente al detto procedimento amministrativo mediante la presentazione di proprie osservazioni alla richiesta dell’avvocato.
In tale ipotesi – e in ogni altro caso di partecipazione al procedimento – il Consiglio dell’Ordine deve esaminare le deduzioni del cliente e tenerne conto nell’adozione della deliberazione finale.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 16 gennaio 2013, n. 2

Quesito n. 197 del Coa di Ancona.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 16 Gennaio 2013
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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