Il CNF può integrare la motivazione della decisione del COA

L’eventuale assenza o carenza della motivazione del COA non è causativa della nullità della decisione stessa, poiché è prerogativa del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti, in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 218

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 30 Settembre 2010 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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