Il CNF non deve motivare il proprio dissenso rispetto alle conclusioni del pubblico ministero

La mancata menzione, nella decisione del Consiglio Nazionale Forense, del contenuto delle conclusioni del pubblico ministero non è causa di nullità della pronunzia, nè concretizza un vizio di motivazione della decisione l’omessa giustificazione dell’eventuale dissenso rispetto a tali conclusioni.

Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2003, n. 18838, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lupo E- P.M. Palmieri R (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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