I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista (Nel caso di specie, l’incolpato era stato disciplinarmente sospeso per mesi due, con l’addebito di negligenza professionale relativamente a fatti avvenuti qualche tempo dopo gli eventi sismici de L’Aquila. In applicazione del principio di cui in massima, e considerata altresì l’assenza di precedenti disciplinari del ricorrente, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 25 luglio 2016, n. 213

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 188, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 262, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 24 novembre 2014, n. 169, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 25 Luglio 2016 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 10 Marzo 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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