Gli studenti universitari “fuori corso” non possono ottenere l’iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti

Il tirocinio anticipato ai sensi dell’art. 41 co. 6 lett. d) L. n. 247/2012 presuppone che lo studente universitario sia iscritto all’ultimo anno del corso di Laurea ed in pari con gli esami, sicché i cc.dd. Fuori corso non rientrano nei casi di applicazione della citata norma, la quale mira infatti ad anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro degli universitari che più si sono impegnati nello studio (Nel caso di specie, lo studente era in regola con gli esami dei primi quattro anni, ma fuori corso da due anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento del COA di rigetto della domanda di iscrizione anticipata nel Registro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 173 del 16 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 16 Dicembre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 03 Maggio 2018 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24379 del 03 Novembre 2020 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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