ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA- IRRILEVANZA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il proscioglimento dell’imputato per esito positivo della messa alla prova, alla luce dell’art. 54 comma 1 L.P., non incide sulla valutazione e sull’eventuale affermazione della responsabilità in sede disciplinare, la quale si collega alla violazione di regole di comportamento poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell’intera classe forense.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 82 del 5 luglio 2022

Giurisprudenza CDD

Related Articles

0 Comment