E’ ordinatorio il termine per il deposito della decisione in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo

Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 37 r.d.l. 1578/33 per il deposito della decisione del C.d.O. in materia d’iscrizione o cancellazione all’albo non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 23 Febbraio 2011 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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