E’ contraddittorio valutare negativamente una condotta non rilevante disciplinarmente

E’ contraddittoria e deve essere conseguentemente riformata la decisione del Consiglio locale, la quale, dopo aver ritenuto (in adesione al più recente orientamento) che non costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 24 c.d.f. la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta di fornire chiarimenti e notizie in relazione ad un esposto disciplinare, tenga tuttavia conto di “detto comportamento” quale elemento di valutazione negativo in ordine all’illecito deontologico di cui all’esposto stesso (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto la sanzione, da censura ad avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61
NOTA:
Sul principio secondo cui non costituisce (più) illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato ex art. 24 cdf, cfr., oltre a Cass. S.U. 28.2.2011 n. 4773 e Cass. S.U. 30.12.2011 n. 30173, cfr.:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 10 Aprile 2013 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 04 Dicembre 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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