La sospensione cautelare, come l’esecuzione della pena accessoria alla condanna penale, deve essere computata ai fini dell’esecuzione della sanzione disciplinare successivamente inflitta. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 gennaio 1995). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Lubrano), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 24