Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Parere di congruità della parcella espresso dal C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

La materia della congruità degli onorari esula dalla competenza del C.N.F.; pertanto il parere espresso dal C.d.O. su tale argomento può essere contestato dal professionista in sede civile davanti al giudice che sia investito del giudizio sulla misura e sull’esistenza del credito dell’avvocato nei confronti del cliente. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cosenza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Ruggerini), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 28 Febbraio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 28 Febbraio 1996
Giurisprudenza CNF

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