Brexit: per l’iscrizione nel registro dei praticanti è necessaria l’omologa della laurea rilasciata da un’Università del Regno Unito

L’avvenuta uscita del Regno Unito dall’UE non rende più applicabili – ai soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza ottenuta in quel Paese – i principi desumibili dal diritto dell’UE, a mente dei quali è consentita – al soggetto in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita in uno Stato membro – l’iscrizione nel registro dei praticanti in un altro Stato membro. Pertanto, per i soggetti in possesso di laurea rilasciata da una Università del Regno Unito sarà necessario ottenere – ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti – l’omologazione del titolo di laurea. Solo a seguito di tale adempimento, sarà possibile procedere alla loro iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Brienza), sentenza n. 191 del 3 ottobre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 03 Ottobre 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Giugno 2022 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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