Brexit: ai fini dell’esercizio della professione forense in Italia, gli avvocati del Regno Unito che al 31/12/2020 non abbiano già maturato i requisiti per l’integrazione, sono ad ogni effetto avvocati extra-UE

A partire dal primo gennaio 2021, il Regno Unito non è più un paese membro dell’Unione Europea, sicché la direttiva 98/5/EC non è più applicabile agli avvocati stabiliti provenienti dal Regno Unito che, alla data del 31.12.2020, non abbiano maturato i requisiti per l’integrazione nell’Albo degli Avvocati, con la conseguenza che gli stessi dovranno essere cancellati dagli albi se la loro registrazione sia avvenuta ai sensi della direttiva 98/5, non sussistendo più il presupposto per l’esercizio del diritto di stabilimento, riservato come noto ai cittadini dell’U.E. Resta ovviamente aperta agli avvocati provenienti dal Regno Unito la possibilità di iscriversi in un Albo Italiano, secondo una delle due modalità che consentono all’avvocato di uno Stato terzo di esercitare in Italia, come previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 247/12.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Brienza), sentenza n. 191 del 3 ottobre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 03 Ottobre 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Giugno 2022 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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