Avvocato – Tenuta degli albi – Avvocato dipendente pubblico – Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati – Iscrizione – Presupposti – Prova – Oggetto

Il pubblico dipendente abilitato all’esercizio della professione forense può ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale solo previa dimostrazione dell’esistenza presso l’Amministrazione di appartenenza di un Ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’Ente, dovendo altresì provare la propria incardinazione in seno allo stesso Ufficio, nel quale egli deve esercitare, in via esclusiva, attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente nelle cause e negli affari legali che lo vedono coinvolto. Non è, invece, sufficiente a far superare il principio di incompatibilità la prova dello svolgimento di attività in senso ampio “legale” o “giuridica”, qualora la stessa sia svolta al di fuori dell’Ufficio specificamente istituito dall’Ente per la trattazione delle proprie cause e affari legali. (Rigetta il ricorso per cessata materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Vibo Valentia, 28 maggio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), decisione n. 18 del 28 febbraio 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 28 Febbraio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 28 Maggio 2009
Giurisprudenza CNF

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