Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Abilitazione al patrocinio – Svolgimento della pratica – Svolgimento delle funzioni di giudice di pace – Equiparazione con la frequenza di un seminario o corso post-universitario riconosciuto dal C.N.F. – Dispensa dalla certificazione e dal compimento della pratica – Non sussiste.

Non si riscontra alcuna analogia fra l’esercizio delle funzioni di giudice di pace e la frequenza di un corso post-universitario, onde consentire la dispensa dalla certificazione e dal compimento della pratica. D’altra parte le norme eccezionali dettate in materia di equiparazione della pratica forense o di riduzione del periodo di pratica forense non sono applicabili in via analogica, al fine di conseguire la iscrizione nel registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni minori. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 20 luglio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. FRANCO), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 177

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 30 Dicembre 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 20 Luglio 1996
Giurisprudenza CNF

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