Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Sottoscrizione del difensore – Omesso conferimento di specifico mandato – Omessa sottoscrizione del cliente – Inammissibilità del ricorso.

È inammissibile il ricorso sottoscritto dal solo difensore, senza l’esistenza di un mandato formale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente a margine o in calce al ricorso, ovvero rilasciata in forma notarile con atto allegato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 8 giugno 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 16 maggio 2001, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 16 Maggio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 08 Giugno 2000
Giurisprudenza CNF

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