Avvocato – Procedimento disciplinare – Reato penale – Reato disciplinare – Valutazione – Indipendenza.

L’illecito disciplinare si pone su di un piano completamente diverso dal reato penale, anche se talvolta il primo è insito nel secondo; diversi sono infatti i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. Pertanto la sanzione disciplinare comporta valutazioni ed ha presupposti diversi rispetto alla sanzione penale, ed è da escludere una possibile commistione tra pena e sanzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 12 dicembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GUIDI), sentenza del 9 febbraio 1998, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 09 Febbraio 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 12 Dicembre 1995
Giurisprudenza CNF

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