Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Sospensione del procedimento disciplinare – Riassunzione oltre il termine ex art. 297 c.p.c. – Legittimità.

Il termine di riassunzione del procedimento sospeso in attesa del giudizio penale, previsto dall’articolo 297 c.p.c. per il giudizio civile, nel quale ogni attività di impulso è demandata alle parti, non si applica al procedimento disciplinare che ha, invece, natura pubblicistica. (Nella specie è stata considerata irrilevante la riassunzione del procedimento disciplinare dopo oltre sei mesi dalla conclusione del giudizio penale, in ragione del quale il primo giudizio era stato sospeso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 12 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 30 Maggio 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 12 Novembre 1999
Giurisprudenza CNF

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