Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Truffa ai danni della controparte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che partecipi ad una truffa aggravata nei confronti della controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sette all’avvocato che aveva indotto la controparte ad assumere obbligazioni e a rinunciare ai suoi diritti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 12 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 30 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 12 Novembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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