Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

In conformità con la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 14 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 settembre 2003, n. 261

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 17 Settembre 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 14 Dicembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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